STATUTOSede, Costituzione, Durata, Oggetto socialeArt.1 È costituita l’Associazione Ricreativa, Culturale Turistica e Artistica denominata “Viaggiare Insieme” Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione. Art.2 L’ Associazione ha la sede legale in Cardito (NA) in Via Pietro Donadio, 15 e la sede operativa in Cardito (NA) nei locali del istituto Comprensivo Statale “Polo -Galilei” in Via Pietro Donadio, 47 Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale e operativa possono essere trasferite altrove e possono essere istituite sedi secondarie sia a livello regionale che a livello nazionale, tali decisioni dovranno essere comunicate agli enti preposti. L’Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. Art.3 L’Associazione non ha fini di lucro. L’associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. Art. 4 Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare, o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci. L’Associazione è affiliato alla FITeL Regionale Campania è tramite questo alla FITeL Nazionale. Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre associazioni anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali. SociArt. 5 Possono essere ammessi quali soci dell’Associazione tutti i cittadini residenti nel territorio dello Stato di maggiore e minore età senza distinzione di religione e di razza che, in possesso di idonei requisiti morali, civili e sociali, ne facciano espressa scritta al Consiglio Direttivo. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’ Associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. In caso di mancata accettazione, opportunamente motivata, ne sarà data comunicazione, entro 30 giorni, da parte del Consiglio Direttivo . Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti. I soci minori di età hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri dei soci maggiorenni e li eserciteranno tramite coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. I predetti minori soci, posso usufruire dei servizi messi a disposizione dei soci maggiorenni nel rispetto dello statuto e dei regolamenti; le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria podestà; il genitore che sottoscrive la domanda presentata dal minore, rappresenta il suddetto minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell’Associazione. Diritti e doveri dei SociArt. 6 Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. L’appartenenza all’Associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
Art.7 È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una della causa che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art.10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che sono iscritti all’associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina deli organi direttivi dell’associazione. Art.8 I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni, e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Art.9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Art.10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art.6 del presente statuto. La decadenza/ esclusione è deliberata a maggioranza dal consiglio direttivo dopo che stato per iscritto contestato il fatto giustificativo della decadenza/esclusione con la possibilità di un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni. Organi dell’associazioneArt. 11 Gli organi dell’associazione sono:
Art. 12 L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali della sede operativa dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione. La assemblea ordinaria dei soci:
L’assemblea Straordinaria:
Art 13 L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva la linea generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio di previsione e delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le riunioni dell’assemblea si svolgono presso la sede operativa e sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro dei verbali dell’assemblea inizialmente vidimato col sigillo dell’Associazione e firmato dal Presidente su ciascuna pagina. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall’’assemblea e custoditi sotto la responsabilità del presidente e rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Art 14 L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. Art 15 In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tute le questioni poste all’ordine del giorno. Art.16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione può avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all’art.2352, secondo comma, del codice civile. Art.17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di 6 consiglieri, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per cinque anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente e il vice presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea). Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti Art.19 il consiglio direttivo:
Art.20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente. Art. 21 Il Collegio Sindacale (se eletto). Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente Art. 22 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):
Patrimonio dell’associazioneArt. 23 Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente; I fondi sono depositati in un conto corrente postale e/o bancario stabilito dal Consiglio Direttivo Art.24 le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi intrasmissibili e non rivalutabili. Rendiconto economico-finanziarioArt. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo e da questo approvato in sede di riunione ordinaria e per l’approvazione del bilancio di previsione entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Art.26 il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee e sottoscritto dal presidente, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto. Scioglimento dell’associazioneArt. 27 Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Art.28 In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni no profit. Disposizioni finali Art. 29 In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l’associazione relativamente al presente statuto sarà competente un collegio di 3 arbitri nominati uno per ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano demandate per legge al giudizio dell’autorità giudiziaria. La decisione presa a maggioranza viene dal consiglio direttivo comunicata per iscritto all’interessato. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia. |
