STATUTO


Sede, Costituzione, Durata, Oggetto sociale

Art.1 È costituita l’Associazione Ricreativa, Culturale Turistica e Artistica denominata

“Viaggiare Insieme”

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017  e nelle more della loro applicazione  tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art.2 L’ Associazione ha la sede legale in Cardito (NA) in Via Pietro Donadio, 15 e la sede operativa in Cardito (NA) nei locali del istituto Comprensivo Statale “Polo -Galilei” in Via Pietro Donadio, 47

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale e operativa possono essere trasferite altrove e possono essere istituite sedi secondarie sia a livello regionale che a livello nazionale, tali decisioni dovranno essere comunicate agli enti preposti.

L’Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art.3 L’Associazione non ha fini di lucro. L’associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione

L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

  1. Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
  2. Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  3. Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
  4. Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità, morali intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
  5. Promuovere l’assistenza e la solidarietà tra i soci.

Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:

  1. Svolgere attività culturali, turistiche sportive e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso anche di gestioni di terzi;
  2. Svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell’Associazioni ivi compresi spazi interni a beneficio dei propri associati.

Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare, o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

L’Associazione è affiliato alla FITeL  Regionale Campania è tramite questo alla FITeL Nazionale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre associazioni anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.


Soci

Art. 5 Possono essere ammessi quali soci dell’Associazione tutti i cittadini residenti nel territorio dello Stato di maggiore e minore età senza distinzione di religione e di razza che, in possesso di idonei requisiti morali, civili e sociali, ne facciano espressa scritta al Consiglio Direttivo.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’ Associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. In caso di mancata accettazione, opportunamente motivata, ne sarà data comunicazione, entro 30 giorni, da parte del Consiglio Direttivo .

Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.
Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e i doveri come precisati nei precedenti capoversi tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative , hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I soci minori di età hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri dei soci maggiorenni  e li eserciteranno tramite coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

I predetti minori soci, posso usufruire dei servizi messi a disposizione dei soci maggiorenni nel rispetto dello statuto e dei regolamenti; le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria podestà; il genitore che sottoscrive la domanda presentata dal minore, rappresenta il suddetto minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell’Associazione.


Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

L’appartenenza all’Associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

  1. Frequentare i locali ed usare le attrezzature messe a disposizione dall’associazione.
  2. Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi provvidenze ed agevolazioni ad esso assicurati.
  3. Esaminare i libri sociali.
  4. Partecipare alle attività di altre associazioni o di altri CRT aderenti alla FIT e alle condizioni stabilite dalle singole associazioni.
  5. Possono partecipare alle attività dell’associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni aderenti alla FITeL e che con la stessa abbiano stipulato apposita convenzione.

Art.7 È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una della causa che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art.10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che sono iscritti all’associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina deli organi direttivi dell’associazione.

Art.8 I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni, e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art.9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art.10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto. Ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
  4. le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art.6 del presente statuto.

La decadenza/ esclusione è deliberata a maggioranza dal consiglio direttivo dopo che stato per iscritto contestato il fatto giustificativo della decadenza/esclusione con la possibilità di un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni.


Organi dell’associazione

Art. 11 Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori (se eletto);
  • il Collegio dei Probiviri (se eletto).

Art. 12 L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali della sede operativa dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

La assemblea ordinaria dei soci:

  1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. Nomina e Revoca i revisori dei conti quando previsti;
  3. Approva il bilancio;
  4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  5. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’assemblea Straordinaria:

  1. Delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo;
  2. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  3. Delibera sul numero die membri dei vari organi e decide sulla elezione o meno del Collegio dei Probiviri e sul collegio dei revisori dei conti.

Art 13 L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva la linea generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio di previsione e delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le riunioni dell’assemblea si svolgono presso la sede operativa e sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro dei verbali dell’assemblea inizialmente vidimato col sigillo dell’Associazione e firmato dal Presidente su ciascuna pagina. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall’’assemblea e custoditi sotto la responsabilità del presidente e rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art 14 L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art 15 In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tute le questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolamentata costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

Art.16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione può avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all’art.2352, secondo comma, del codice civile.

Art.17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di 6 consiglieri, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci   e resta in carica per cinque anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente e il vice presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti

Art.19 il consiglio direttivo:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base di linee approvate all’assemblea dei soci;
  • è  responsabile della gestione amministrativa;
  • cura l’esecuzione delle liberazioni dell’assemblea;
  • redige i bilanci e la relazione di missione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
  • delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  • determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art.20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

Art. 21 Il Collegio Sindacale (se eletto). Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

Art. 22  Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

  1. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l’Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
  2. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività dell’Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
  3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.
  4. Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
  5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell’associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:

  • Quote associative e da contributi annuali e straordinari degli associati;
  • Eventuali contributi pubblici.
  • Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.
  • Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
  • Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
  • donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.
  • Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.
  • In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente;

I fondi sono depositati in un conto corrente postale e/o bancario stabilito dal Consiglio Direttivo

Art.24 le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi intrasmissibili e non rivalutabili.


Rendiconto economico-finanziario

Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo e da questo approvato in sede di riunione ordinaria e per l’approvazione del bilancio di previsione entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.

Art.26 il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee e sottoscritto dal presidente, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.


Scioglimento dell’associazione

Art. 27 Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art.28 In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni no profit.


Disposizioni finali

Art. 29 In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l’associazione relativamente al presente statuto sarà competente un collegio di 3 arbitri nominati uno per ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano demandate per legge al giudizio dell’autorità giudiziaria. La decisione presa a maggioranza viene dal consiglio direttivo comunicata per iscritto all’interessato.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.